L’Italia ha introdotto, dal gennaio 2016, prima in Europa e seconda al mondo dopo gli USA, la Società Benefit, disciplinata dall’art. 1, commi da 376 a 384, legge 28 dicembre 2015, n.208.
Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit bilanciano lo scopo utilitaristico dell’attività di impresa con il raggiungimento di un beneficio comune.
Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività.
Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management, soci o azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza. Nello specifico:
1) Scopo: le SB si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte integrante del loro business model e le SB creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, oggi e nel futuro.
2) Responsabilità: le SB si impegnano a considerare l’impatto dell’impresa sulla società e l’ambiente, al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.
3) Trasparenza: le SB devono nominare una persona del management che sia responsabile dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.
Possono assumere la qualifica giuridica di SB i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile (snc, sas, srl, spa), con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate poiché l’atto costitutivo è redatto in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l’inserimento delle previsioni previste dalla L. 208/2015.
Da escludersi anche le società cooperative sociali e le imprese sociali: le prime perché sono società non profit, il cui oggetto esclusivo è quello di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale, le seconde perché sono anch’esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale.
Germano Spezzaferro
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